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venerdì 18 marzo 2016

Crisi dell'impresa e procedura concorsuale

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Ecco i tratti essenziali per quanto concerne la crisi dell'impresa.
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Quando un'impresa inizia ad bruciare ricchezza senza produrre valore essa è in crisi. Parliamo di quella situazione (stato di insolvenza) in cui un'imprenditore non riesce ad assolvere alle sue obbligazioni. Queste sono principalmente dovute ai rapporti di lavoro coi propri subordinati, ai rapporti di fornitura e di supporto per la propria attività e ai rapporti finanziari. Evidente è che tutte le controparti dell'imprenditori si trovano in una posizione di credito. L'imprenditore normalmente cerca di corrispondere quanto dovuto attraverso i ricavi ottenuti dalla vendita. Ma quando le vendite non sono sufficienti, vuoi perchè il mercato non assorbe l'offerta, vuoi perchè il prodotto offerto non è di qualità, vuoi per scelte imprenditoriali sbagliate, sta di fatto che i ricavi ottenuti non pareggiano i costi, tanto meno l'imprenditore non vedrà alcun profitto. Ma questa situazione di crisi dell'imprenditore si concatena sulle altri controparti. I lavoratori se non vengono pagati non avranno le disponibilità per sostenere la propria vita, logicamente, ma una controparte imprenditoriale come un fornitore si ritroverebbe anche lui senza i propri ricavi con il rischio che si inneschi una situazione di crisi anche per la sua impresa. ECCO perchè in deroga al diritto comune, è applicabile il diritto commerciale e più precisamente i diritto fallimentare.
Questo scenario oggigiorno è diventato sempre più ricco di interdipendenze soprattutto grazie al meccanismo del credito, commerciale e finanziario. Ed è di fatto che in caso di crisi dell'impresa le risorse in possesso del debitore non saranno sufficienti a soddisfare tutti i creditori. Ecco allora che si vedrebbe una corsa tra i vari creditori a volersi soddisfare sul patrimonio dell'imprenditore. I più lesti sarebbero, forse, del tutto soddisfatti mentre altri magari poco lesti perchè non avevano le possibilità economiche di sostenere una causa giudiziaria si troveranno del tutto in perdita.
Risultati immagini per impresaECCO che il diritto fallimentare impone una procedura che possa portare soddisfazione a tutti i creditori, facendosi valere su tutto il patrimonio del debitore, in modo più efficiente. Questa è la PROCEDURA CONCORSUALE. I suoi caratteri di collettività (soddisfa tutti i creditori)
 e di universalità (si impone su tutto il patrimonio). 
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Infine è una procedura con carattere di ufficialità, quindi rilevabile anche d'ufficio.
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MA PRECISIAMO che una procedura siffatta si applica solo all'imprenditore commerciale non piccolo. Questo criterio soggettivo è essenziale escludendo dal fallimento l'imprenditore agricolo, l'imprenditore commerciale piccolo, l'artigiano e il professionista intellettuale. Per una ricerca che definisca bene l'imprenditore e la differenti situazione qui elencati si fa riferimento agli artt. 2082 - 2083 - 2135 - 2195 - 2238. 
Sebbene non c'è da preoccuparsi perchè altre norme e discipline tutelano i creditori nei rapporti con queste figure. 

venerdì 5 febbraio 2016

Overbooking e tutela del turista.

L'overbooking è il fenomeno per cui un'imprenditore accettando più prenotazioni semplici (semplici perché non sono previste caparre) rispetto alla sua capacità si ritrova da non poter soddisfare tutti i turisti, perché non è avvenuta alcuna disdetta. In ambito alberghiero  questo accade perché statisticamente sono previste un determinato numero di disdette(seppur non c'è una disciplina apposita, ma ravvisabile un'analogia nella disciplina dei trasporti aerei). Risultati immagini per reception hotel
Ma se non ci sono disdette? E quindi se arriva un turista che ha prenotato e non trova posto?
L'albergatore ha l'obbligo di risarcimento. Egli è tenuto a trovare una sistemazione di pari qualità o maggiore senza aggravio al turista. Si tratta di un risarcimento in forma specifica.
Il turista può chiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata quando, avendo il turista l'onere della prova, è stata offerta una sistemazione peggiore.
Se il turista ha prenotato direttamente all'albergatore, solo questo è responsabile. Se il turista ha prenotato tramite agenzia di viaggi, questa è responsabile, salvo la possibilità di rivalsa sull'albergatore.

mercoledì 18 novembre 2015

Successione nei crediti e nei debiti nell'azienda.

L'art.2559 stabilisce che nei crediti e nei debiti aziendali (se sono presenti nelle scritture contabili) succede l'acquirente. Con le scritture contabili è garantita all'acquirente la giusta valutazione dell'acquisto. Per i crediti non è necessaria alcuna notifica o accettazione dato che il trasferimento è trascritto nel registro delle imprese, una pubblicità dichiarativa.  Seppur il debitore se paga al cedente ancorché l'iscrizione sia avvenuta è comunque libero.
Per quanto riguarda i debiti l'art. 2560 impone all'alienante ad essere responsabile in solido all'acquirente dell'azienda. Si tutela l'interesse del creditore che non vede così sostituito il soggetto con cui aveva instaurato l'obbligazione. La controparte può liberare il cessionario.Rispettando così il principio generale in base al quale il creditore non può vedere sostituito il soggetto del proprio debito senza il suo consenso.

Divieto di concorrenza e successione nei contratti.

Per l'alienante di un'azienda o ramo di essa è fatto divieto di iniziare una nuova attività analoga per oggetto sociale (il tipo di attività), per dimensione e per luogo in cui è esercitata che possa distrarre la clientela dell'acquirente. A tutela di quest'ultimo la norma 2557 del Codice Civile estende questo divieto per 5 anni. Il divieto tutela l'acquirente dall'esperienza dell'alienante il quale potrebbe avviare un'altra attività distogliendo la clientela. Non di meno l'acquirente durante la negoziazione per l'acquisto ha certamente valutato la clientela e il potenziale da questa sprigionato.
Il divieto non è esteso ad attività già avviate o alle imprese agricole, ma opera per le attività connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti avuti attraverso le attività primarie, quali coltura del fondo, allevamento...)
Stesso divieto andrà in capo all'usufruttuario e al conducente al termine dei contratti di usufrutto e locazione così da tutelare il cessionario. Caso per caso vanno identificati le caratteristiche che possano aver distratto la clientela.

Per quanto riguarda la successione nei contratti dell'azienda (forniture, collaborazioni, clientela, contratti riguardo i beni alienati) l'acquirente subentra automaticamente a tutela dell'interesse di questo a che l'attività sia pienamente funzionante, art. 2558. Fanno eccezione i contratti a carattere personale. Infatti questi sono legati al soggetto che li ha stipulati. Sono tutelati anche i ceduti i quali possono vedere continuare per propri contratti. 
Si tratta quindi di contratti di prestazione corrispettive non ancora eseguiti.
Questa norma è derogabile dalle parti. In tal caso per i contratti non ceduti il rapporto giuridico (il contratto) continua tra i soggetti iniziali, quali l'alienante dell'azienda e la controparte del contratto non ceduto. 
Inoltre a tutela della controparte di un contratto ceduto è data a questa la possibilità di recedere dal contratto per giusta causa ravvisando nel nuovo soggetto delle garanzia non sufficienti. Fa salva la responsabilità dell'alienante che risponde dei danni cagionati alla controparte per un recesso anticipato.
Si precisa che l'alienante risponde di negligenza nella scelta del soggetto a cui ha trasferito l'azienda senza attenzione agli interessi del terzo contraente.

martedì 17 novembre 2015

L'imprenditore e i suoi vicari! Institore, procuratore, commesso. La loro disciplina.

L'imprenditore nello svolgere la propria attività si avvale di soggetti che lo sostituiscono, come è comunemente il commesso o il direttore.

Cerchiamo di essere più corretti ed enucleiamo la disciplina della "sostituzione nel comportamento imprenditoriale delle decisioni e delle dichiarazioni".
Tale disciplina è ravvisabile negli artt. 2203 fino al 2213 del Codice Civile.
Si identificano tre figure poste in ordine di ampiezza della loro sostituzione. L'institore, il procuratore e il commesso.

L'institore è una figura dirigenziale posta a capo di un ramo aziendale o di una sede secondaria o di una funzione. Possono esserci più institori che operano disgiuntamente. La carica di institore viene nominata per procura che va trascritta nel registro delle imprese. Allo stesso modo vanno segnate anche eventuali limitazioni di potere.
L'institore ha tutti i poteri gestori dell'imprenditore e per questo all'institore è vietato vendere l'azienda, cambiarne l'oggetto sociale o vendere i beni aziendali.
Come l'imprenditore ha l'obbligo di tenere le scritture contabili e deve adempiere agli obblighi relativi alla disciplina della pubblicità. Egli può spendere il nome dell'imprenditore, ma se non lo fa è il soggetto responsabile degli atti da lui preposti. Al più l'imprenditore sarà co-responsabile per gli atti relativi alla gestione dell'impresa. 

Il procuratore è la figura sottostante l'institore. Il procuratore non ha poteri decisionali se non per quanto concerne la funzione aziendale per cui è preposto, ma ha potere di rappresentanza. Egli è al compimento degli atti preposti dall'imprenditore e dagli institori. Per quanto riguarda la sua procura, le modifiche e la pubblicità si rimanda alla disciplina per l'institore.

Infine il commesso. Questa figura compie gli atti relativi alla propria mansione. Tipicamente sono la vendita al consumatore, il diritto di richiedere il pagamento di queste vendite essendone loro tenuti, ad eccezione di pagamenti speciali quali quelli relativi ad una cassa gestita da un procuratore o relativa alla consegna di merce.
Quindi i loro poteri decisionali e dichiaratori sono inerenti agli atti compiuti coi terzi, spesso i diretti consumatori o comunque i clienti dell'azienda. Essi possono offrire sconti o dilazioni di pagamento secondo gli usi commerciali. Essi possono concludere contratti in nome dell'imprenditore senza tuttavia poter derogare alle condizioni generali del contratto nè alla clausole stampate. Sono altre sì legittimati a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore. Hanno l'autorizzazione a ricevere le dichiarazioni e i reclami riguardo i contratti. 
Eventuali limitazioni ai poteri dei commessi vanno messe a conoscenza ai terzi con mezzi appropriati, quindi nel caso della figura del commesso non è necessaria una trascrizione nel registro delle imprese.

lunedì 16 novembre 2015

Trustworthiness - La parola del giono

La parola del giorno è Trustworthiness. In Italiano è attendibilità, una qualità ricercata soprattutto nell'ambito lavorativo o comunque nelle persone a cui si vuole dare un compito. Sinonimo ma con una sfumatura diversa è affidabilità. Affidabile pare voglia sfumarsi nella sfera soggettiva, mentre essere attendibili pare voglia richiamare i risultati oggettivi della persona.

Imputazione dell'impresa.

Voglio appuntare i criteri adottati per imputare ad un soggetto gli obblighi dell'attività d'impresa.
Iniziamo a precisare che un'impresa inizia quando gli atti si hanno per iniziare l'attività produttiva. Perciò sono da escludere gli atti burocratici e gli adempimenti che sono necessari alla costituzione della società.
L'impresa finisce quando termina l'attività produttiva, seppur i procedimenti fallimentari, concorsuali e di liquidazione in generale abbiano effetto sui soggetti dell'impresa.

Ora è il caso di individuare i due criteri alla base dell'imputazione.
Primo è il criterio della spendita del nome o formalista. L'imputazione degli obblighi imprenditoriali è in capo al soggetto di cui si è speso il nome. Lo stesso l'imprenditore può spendere il suo nome o farlo spendere ad altri.
Altro è il criterio dell'interesse perseguito. Il soggetto che ha interesse nella gestione dell'attività è il dominus. Esso può tuttavia essere rappresentato o addirittura occulto. In entrambi i casi il dominus è responsabile solidalmente a colui di cui si spende il nome. Nel caso di rappresentanza senza spendita del nome il dominus non compare sugli atti, mentre il rappresentante è il soggetto sui cui è evidente che vengano imputate le situazioni giuridiche.
Con questo criterio è possibile porre la responsabilità in capo alla sfera giuridica di un soggetto occulto, che attraverso una cosiddetta "testa di legno" sta perseguendo i suoi fini. La "testa di legno" è un soggetto a cui cadrà tutta la responsabilità. Ma risaliti al dominus esso sarà responsabile solidalmente. Tale può essere anche una compagine di soggetti che si comporta come una società.

domenica 15 novembre 2015

Assertive - La parola del giorno

La parola del giorno è Assertive. Traduzione intuibile, essa vuol dire assertività, cioè la capacità di affermare sè stessi senza essere aggressivi.  Il contrario può essere, nel caso, aggressivo o passivo essendo l'assertività la capacità di stare nel mezzo tra queste due posizioni.
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