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mercoledì 18 maggio 2016

Lungomare napoletano - Lungopizza napoletano

Molti sono i simboli. Ognuno rappresenta un'idea.

Oggi 18 Maggio 2016 una lunghissima pizza è stata cotta sul lungomare di Napoli con l'intento di superare il record mondiale detenuto dalla pizza dell'Expo 2015.


Perchè questa lunga pizza?! Uno spreco? Una buffonata a cavallo delle elezioni? Un simbolo di potenza?

Non sta a me giudicare ma personalmente credo sia una bellissima immagine. Il LUNGOPIZZA o meglio il lungomare Napoletano con la N maiuscola. Si ne sono fiero.


La pizza è cotta a legno con 5 forni dedicati ai 5 continenti. 5 forni a legna con una bocca d'ingresso e una di uscita. La pizza adagiata su una guida. I forni camminano letteralmente ingurgitando pizza cruda e cuocendola. Non è la pizza Italiana, ma quella Napoletana. Come è la pizza Napoletana?



Nasce da ingredienti di alta qualità. Mozzarella, pomodori, basilico, farina e olio. Ma anche l'acqua fa la sua differenza lavorando con l'aria di Napoli. Non scherzo. Acqua dell'acquedotto di Napoli, aria e atmosfera mediterranea. Infine la lievitazione, la cottura a legna e l'abile lavoro del pizzaiolo.
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venerdì 5 febbraio 2016

Overbooking e tutela del turista.

L'overbooking è il fenomeno per cui un'imprenditore accettando più prenotazioni semplici (semplici perché non sono previste caparre) rispetto alla sua capacità si ritrova da non poter soddisfare tutti i turisti, perché non è avvenuta alcuna disdetta. In ambito alberghiero  questo accade perché statisticamente sono previste un determinato numero di disdette(seppur non c'è una disciplina apposita, ma ravvisabile un'analogia nella disciplina dei trasporti aerei). Risultati immagini per reception hotel
Ma se non ci sono disdette? E quindi se arriva un turista che ha prenotato e non trova posto?
L'albergatore ha l'obbligo di risarcimento. Egli è tenuto a trovare una sistemazione di pari qualità o maggiore senza aggravio al turista. Si tratta di un risarcimento in forma specifica.
Il turista può chiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata quando, avendo il turista l'onere della prova, è stata offerta una sistemazione peggiore.
Se il turista ha prenotato direttamente all'albergatore, solo questo è responsabile. Se il turista ha prenotato tramite agenzia di viaggi, questa è responsabile, salvo la possibilità di rivalsa sull'albergatore.

giovedì 15 ottobre 2015

Quando e come posso chiedere il risarcimento per danni causati in albergo a cose mie?

Se qualche cosa di nostra proprietà viene danneggiata, usurato o sottrattaci durante le nostre vacanze mentre alloggiamo in albergo o mentre è custodita dall’albergatore come possiamo chiedere il risarcimento?
Può capitare che ci si accorga successivamente del danno. Allora è possibile fare denuncia all’albergatore dal momento che si viene a conoscenza del danno subito. Ciò deve essere tempestivo. Tempestività che verrà poi appurata in relazione al fatto accaduto.

Se l’evento dannoso è da ascrivere a colpa dell’albergatore si può fare sempre denuncia, cioè la denuncia è lecita anche se non si è tempestivi.

Che succede se la mia macchina viene danneggiata mentre è al parcheggio dell’albergo?

La responsabilità di un albergatore è trattata anche in specifico per ciò che riguardo la nostra auto. Il parcheggio è spesso gratuito negli spazi di pertinenza dell’albergo. Certe volte è a pagamento in un garage. E vediamo affissi cartelli con scritto che la direzione non ha responsabilità sui danni delle nostre auto.
Risultati immagini per furto d'auto
L’art. 1785-quinquies stabilisce che l’albergatore non risponde dei danni causati al nostro veicolo, delle cose che sono all’interno e di animali vivi.
In tal caso si devono applicare le norme del contratto di deposito.

Cosa succede?
Il regime di responsabilità dell’albergatore per ciò che riguarda il posteggio è differente da quello che è previsto per le cose portatein albergo (clicca per approfondire).
L’albergatore può offrire gratuitamente il posteggio, divenendo così un servizio accessorio, facendo rientrare questo servizio nel contratto d’albergo (quello che stipuliamo per fare la vacanza). E non viene ad instaurarsi alcun contratto di posteggio. La mancanza di questo contratto comporta che l’albergatore non ha responsabilità per quello che accade all’auto.
Un contratto di posteggio può essere stipulato su richiesta. Esso, seppur ha carattere accessorio utile al miglior soddisfacimento della nostra vacanza, in questo caso ha autonomia propria. Il contratto di posteggio può avere qualsiasi forma, e se non ha forma scritta risulta difficile provarlo. Fortunatamente questo contratto è di natura reale, infatti si perfeziona lasciando la chiave dell’auto e avendo in cambio una ricevuta.
 Risultati immagini per dare una chiave
Quest’ultima può essere usata come prova dell’esistenza del contratto di posteggio.

Se è stato stipulato quindi il contratto di posteggio l’albergatore risponde dei danni causati al nostro veicolo, ma non obbligatoriamente alle cose che sono all’interno e agli animali presenti. Risponde delle cose pertinenti all’auto quale tutti gli accessori dell’auto. È possibile in fase di stipula del contratto aggiungere esplicite pattuizioni.

lunedì 12 ottobre 2015

Quando alloggio in un albergo quali responsabilità ha l’albergatore sulle mie cose?

“È insito nello scopo pratico e nella valutazione sociale del contratto di albergo che sia assicurata al cliente piena sicurezza delle cose che introduce in albergo e in particolare delle cose che affida in custodia all’albergatore.”
Diritto del turismo – Santagata - ed. Utet
Risultati immagini per furto in albergo
Non si tratta di un contratto di deposito in albergo autonomo seppur collegato al contratto d’albergo.
La responsabilità dell’albergatore è di natura oggettiva. Vuol dire che a prescindere che ci sia stato dolo o colpa l’albergatore è responsabile. Questo perché l’imprenditore nella sua attività, organizzata, oltre a godere dei vantaggi deve rispondere anche dei rischi derivanti, i cosiddetti rischi d’impresa. (prossimamente un post sulle responsabilità oggettiva e soggettiva)
La legge n.35 del 1977 fissa il risarcimento illimitato per le cose consegnate e limitato per quelle introdotte ma non consegnate.
Chiariamo
  •   A.      Cose consegnate

  •   B. Cose introdotte in albergo ma detenute dal cliente.

  •   1     Cose lasciate in custodia e accettate dall'albergatore;
  •   2     Cose lasciate in custodia ma rifiutate pur sussistendone l’obbligo.

  •  1 Rientrano in questa categoria le cose che si trovano in albergo durante il soggiorno, nell'albergo e nei locali adiacenti di pertinenza della struttura;
  •    2 Le cose che l’albergatore (i suoi familiari e ausiliari) prende in custodia fuori dall'albergo durante il periodo di soggiorno;
  •    3 Le cose che l’albergatore (i suoi familiari e ausiliari) prendono in custodia sia nell'albergo che fuori per un periodo ragionevole precedente e successivo il periodo di soggiorno.


A2. L’albergatore può chiedere che le cose (spesso valori, denaro, o comunque cose di valore) siano contenuti in un involucro chiuso o sigillato. Se il cliente si rifiuta legittima l’albergatore a poter rifiutare.
Altri casi legittimi di rifiuto intervengono in relazione alla categoria dell’albergo e alla sua organizzazione, legittimando al rifiuto di cose di valore elevato gli esercenti di piccole imprese, o di strutture come B&B per la quale l’organizzazione dell’attività è più semplice e si prevede che l’esercente non abbia le adeguate misure di sicurezza.
B3. È il caso del momento dell’attesa all’interno della struttura tipica prima del check-in e dopo il check-out a pagamento compiuto. Infatti la responsabilità dell’albergatore continua a persistere seppur le parti hanno adempiuto al contratto che così si risolve. Infatti anche se il cliente ha terminato il soggiorno (prestazione primaria dovuta dall’albergatore) e anche se ha pagato (prestazione essenziale del cliente) permane per tempi ragionevoli la responsabilità dell’albergatore.

Risarcimento
  • C Cose consegnate

  • D   Cose introdotte nell'albergo ma detenute dal cliente.

Ne risponde illimitatamente per deterioramento, distruzione o sottrazione.
Per deterioramento, distruzione o sottrazione l’albergatore è responsabile.
Risarcisce la perdita di valore dovuta al deterioramento, alla distruzione o alla sottrazione.
È determinato il massimale per un valore max di 100 volte il costo giornaliero dell’alloggio, quindi al netto del valore degli altri esercizi che incombono sul prezzo.
Massimale riferito per la medesima camera seppur insistono più incidenti ed evenienze.
È possibile farsi risarcire non solo il danno emergente (dovuto alla perdita di valore) ma anche il lucro cessante (al mancato guadagno) nel caso tipico che la cosa era necessaria per un affare.

D. Se la camera è data a titolo gratuito dall'albergatore il calcolo è da applicare alla tariffa ordinaria.
Precisiamo che l’albergatore risponde illimitatamente nel caso il cliente dimostra la colpa dell’albergatore. Risponde illimitatamente anche nel caso che l’albergatore abbia colpa solo concorrente. Piuttosto deve ridursi il risarcimento nel caso la colpa sia imputabile anche al comportamento del cliente.