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giovedì 4 aprile 2013

Presidente della Repubblica: l'organo costituzionale e la sua autonomia

Questo organo costituzionale porta nella sua carica delle memorie della figura del Capo di Stato della precedente Repubblica.
Anzitutto rimane la figura rappresentante della Nazione sopratutto nelle trattative internazionali, dove ricordiamo che le scelte e i voti sono presi principalmente dai Governi e dai Parlamenti, seppur quest'ultimi con minore rilievo.
Nella nostra Costituzione i poteri del Presidente non sono ben definiti, ciò permette ad Egli di essere più elastico e di adattarsi meglio e rispettare la sua figura di massimo garante del corretto funzionamento dei processi istituzionali in essere negli altri organi.
Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità essi sono espressi dall'articolo 84 della Costituzione. In breve l'età maggiore di 50 anni e i pieni diritti civili e politici.
Maggiore rilievo godono i suoi poteri, certe volte di mero controllo (in realtà il controllo non è così insignificante e senza conseguenze), altri invece esclusivi della carica.
Il Presidente della Repubblica riesce a lavorare in maggiore autonomia sopratutto grazie alla durata in carica di 7 anni che vede un Presidente trovarsi a cavallo di due legislature. Ma sopratutto al sua figura superpartes nata dalla stessa procedure di elezione.
Egli è eletto in assemblea in seduta comune delle due camere. Assemblea indetta dal Presidente della Camera dei Deputati entro 30 giorni dalla fine del mandato del Presidente o entro 15 giorni dall'insediamento delle nuove camere se coincidente con la cessazione del mandato del Presidente.
L'assemblea delle camere è integrata dalla presenza dei rappresentati dei Consigli regionali, 3 per regione ad eccezione della Val D'Aosta che ne presenta uno. Il Presidente è eletto per maggioranza qualificata, quindi 2/3 dei voti dei componenti nei primi tre scrutini e poi in maggioranza assoluta. Un Presidente è eletto con un consenso molto alto.
Successivamente Egli presenta giuramento davanti alle camere in seduta comune, ma non integrate dei Consigli regionali. Prassi vuole che il Presidente pronunzi un discorso in cui illustra le linee del suo programma.
Il Presidente vede prorogati i suoi poteri fino all'elezione del successivo.
Si definisce semestre bianco gli ultimi 6 mesi del mandato in cui Egli non può sciogliere anticipatamente le camere eccezion fatta per un eventuale ingorgo costituzionale. Quando cioè anche la legislatura delle camere sta terminando.
In assenza del Presidente della Repubblica, spesso durante le sue rappresentanze all'estero o per malattia, quindi impedimento temporaneo, provvede a sostituirlo il Presidente del Senato. Più problematico è definire quando il mandato del Presidente deve terminare anticipatamente. Certo è che Egli può dimettersi o avere un impedimento definitivo, causa malattia o situazioni peggiori. Ma quale organo può sentenziare la mancanza di ragione per esempio o un impedimento temporaneo che pone lo stesso Presidente incapace di giudizio.
Sotto questi aspetti la prassi vede nel Governo l'organo con un deciso ruolo affiancato dai Presidenti delle camere.

martedì 2 aprile 2013

Il regime di Costituzione rigida

La differenza primaria tra il regime di Costituzione flessibile e rigida è la diversa gerarchia delle fonti. Nella nostra Nazione trovandoci in regime di Costituzione rigida, essa è gerarchcamente sopra a tutte le altre fonti.
La Costituzione prevede che la legislazione statale sia solo di indirizzo per le Regioni che con la riforma del titolo V della costituzione secondo la legge costituzionale 3 del 2001 devono provvedere a legiferare con maggior dettaglio tenendo presente dei bisogni e delle esigenze caratteristiche del territorio.
Per quanto riguarda i rapporti internazionali la nostra Costituzione ha un atteggiamento aperto. Nel caso di norme internazionali generalmente riconosciute come consuetudini creatosi nei rapporti tra Stati, non da trattati specifici, le norme suddette hanno effetto diritto sull'ordinamento interno. Vengono altresi immediatamente applicate anche quelle norme comunitarie direttamente applicabili, diremo self-executing. Le materie così toccate dalla Comunità internazionale non possono essere toccate dall'attore nazionale che al max può legiferare per attuarle meglio.
Viceversa le norme internazionali pattizie devono essere ulteriormente legiferate per attuarle e creare effetti nel nostro ordinamento.

I principi che guidano il funzionamento del Parlamento: prorogatio, sedute e voto

Principio particolare che guida il Parlamento è la prorogatio delle funzioni di esso tra lo scioglimento e l'insediamento del successivo.
Esattamente dalla data dello scioglimento fino alle nuove elezioni possono passare al max 70 giorni. Ma il nuovo Parlamento deve riunirsi nella prima assemblea, data fissata dal Presidente della Repubblica entro 20 giorni dalla fine delle elezioni.
In questi lassi di tempo le camere sciolte continuano a funzionare ma con poteri limitati. Anzitutto va tenuto presente che seppur le camere sono in prorogatio non lo è la loro durata. Non c'è proroga alla durata delle camere se non con una particolare legge di proroga. Sarebbero in proroga altrimenti solo per uno stato di guerra.
Le funzioni sono limitate all'ordinaria amministrazione. In generale vuol dire che il Parlamento non può svolgere la sua attività politica, quindi va ad escludersi l'attività legislativa. Ci sono giusto certe eccezioni. Sono riconducibili a atti normativi a forte impatto politico che non possono essere posticipati. Ne sono un esempio l'approvazione della legge di bilancio o la deliberazione dello stato di guerra)
Allo scioglimento delle camere decadono tutti i disegni di legge in processo. Questi possono essere ripresi successivamente in via abbreviata se riproposti entro sei mesi. Non decadono le proposte di legge di iniziativa popolare.
Anche le commissioni vedono i loro poteri in prorogatio. Le commissioni permanenti possono solo assolvere le funzioni di consultazione e non di delibera, mentre quelle speciali devono provvedere alle conclusioni delle attività svolte.
All'insediamento della nuova legislatura le camere sono in seduta. Per ogni seduta si deve raggiungere il numero legale che è di almeno la metà dei componenti più uno e per deliberare il quorum di maggioranza è della metà dei presenti più uno. Per questo ultimo aspetto va sottilineata la differenza tra le due camere. La Camera dei Deputati reputa gli astenuti come assenti viceversa il Senato.
Il voto è di norma sempre palese. Obbligatorio nei casi di atti in materia finanziari o di bilancio. Obbligatorio il voto segreto per votazioni su persona. Per gli altri casi è possibile chiedere il passaggio dal voto palese a quello segreto, possibile se a chiederlo sono 20 deputati, 20 senatori o 1 o più capogruppi che rappresentano almeno 20 componenti.

domenica 31 marzo 2013

Lo status di parlamentare - Insindacabilità e inprocedibilità

L'articolo che più interessa per parlare appunto dello status di parlamentare è il 68 della Costituzione. In questo è evidenziata l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni. In breve un parlamentare per svolgere le sue funzione ha una più ampia garanzia sulla espressione del proprio pensiero. Sia nei comportamenti verbali che nella stessa espressione dei voti. A tal proposito va sottolineato l'articolo 67 della Costituzione. Il parlamentare una volta eletto rappresenta l'intera Nazione e non solo quella frazione dell'elettorato che lo ha votato. Ciò determina in alcuni casi dei comportamenti fuori dalla propria linea politica di appartenenza. Comportamenti giustificati perchè in essere per la garanzia della Nazione.
Altro che viene evidenziato nell'articolo 68 è l'improcedibilità alla libertà del parlamentare e l'inviolabilità a procedere ad alcuna misura restrittiva. Prima era una guarentigia molto più ampia che escludeva solo la flagranza di reato. Consisteva in effetti ad una prassi per cui l'organo giudiziario doveva prima chiedere l'autorizzazione alla camera di appartenenza.
Oggi è richiesta l'autorizzazione preliminare solo per le misure limitative della libertà personale e per sottoporre il parlamentare a limitizioni di libertà di corrispondenza e comunicazione. Per altro pare assurdo chiedere l'autorizzazione alle camere dato che esse avvisano il parlamentare e ciò evidentemente non porta ad un adeguato uso di intercettazioni o altri mezzi di indagine.
Altri dubbi su queste misure nascerebbero spontaneamente ma la Corte costituzionale ha sostenuto che:
la camera di appartenenza è l'unica che delibira all'applicazione dell'immunità;
obbligo in tal caso del giudice a sospendere e archiviare il processo;
la Corte costituzione ha potere di sindacare la correttezza delle decisione della camera.

Parlamento - Cariche e organi

Presidente di assemblea
Eletti due, uno per camera ha la principale funzione di controllo delle sedute di assemblea. Importante anche nelle consultazione con il Presidente della Repubblica e elegge alcune cariche amministrative indipendenti. Altra funzione importante è la stesura del calendario del programma di lavori nel caso non riescano i presidenti dei gruppi.
Nella camera è eletto con maggioranza qualificata:
per la Camera dei Deputati 2/3 dei voti dei componenti al primo scrutinio, 2/3 dei voti al secondo scrutinio, dal terzo scrutinio in poi con maggioranza assoluta dei voit;
per il Senato maggioranza assoluta dei componenti nei primi due scrutini, maggioranza assoluta dei voti nel terzo scrutinio e nel caso si va al ballottaggio.
I due presidenti sono affiancati da un ufficio di presidenza a testa.

I gruppi parlamentari
Organi interni alle camera. Ogni parlamentare è obbligato a scegliere di appertenere ad uno di essi. La scelta è libera. II parlamentari che non effettuano scelta sono inseriti nel gruppo misto. La dimensione minima è di 20 deputati o 10 senatori. In taluni casi è possibile una deroga abbassando così la soglia minima.
All'interno dei gruppi parlamentari si scelgono le linee guida che il parlamentare deve rispettare durante le discussioni. Nel caso sono disposte sanzioni. Il parlamentare può comunque cambiare gruppo.
Ogni gruppo ha il suo presidente che insieme agli altri stabilisce il calendario del programma dei lavori parlamentari.
Le giunte
Sono organi di tipo permanente che di tipo straordinario. Sono principalmente tre e sono composte rispettando le proporzioni delle forze politiche insiediate nelle camere.
Esse sono:
la giunta del regolamento che provvede a proporre eventuali modifiche al regolamento parlamentare. Il Presidente di assemblea presiede la giunta;
la giunta delle elezioni che valida o meno lo status del parlamentare.
la giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi l'articolo 69 della Costituzione che sancisce o meno i procedimenti contro un parlamentare secondo quando stabilito dall'articolo 69 che sancisce l'insindacabilità e l'improcedurabilità verso il parlamentare(giunta non presente nel Senato).
Quest'ultima giunta ha funzioni uguali anche verso il Presidente del Consiglio e i Ministri per i reati ministeriali.
Le commissioni parlamentari
Possono essere permanenti o staraordinarie, monocamerali o bicamerali. Quelle permanenti hanno competenze in materie rispecchiano i vari ministeri. Anche queste devono essere composto rispettando l'equilibrio delle forze politiche in Parlamento. Esse possono votare risulozioni che obbligano il Governo a seguire determinati comportamenti, in questo caso ci troviamo davanti a commissioni in sede politica. Possono essere anche di tipo straordinazio assolvendo a determinati scopi.

Infine entrambe le camere hanno a testa un apparato burocratico, un apparato di funzionari contabili, possono avere un reparto militare assegnato e un Segretario generale avente funzione di tramite tra l'apparato burocratico e le camere. Con questi reparti le camere hanno autonomia finanziaria e riescono a far rispettare la giustizia all'interno delle proprie aule.

venerdì 29 marzo 2013

La riserva di regolamento


Ricordiamo che il Parlamento italiano ha due camere. Esse sono tra loro paritarie, eguali e indifferenziate. Hanno funzione di decantazione delle decisioni dell'altra.

L'articolo n 64 della Costituzione italiana riserva alle camere un atto normativo particolare. Esso è il regolamento parlamentare. Nasce come espressione dell'autonomia della singola camera.



Un primo regolamento era già adottato dal Senato dal 1948, ma solo la Camera dei deputati ne trascrisse uno degno di nota. Nel 1971 questo regolamento voleva valorizzare la camera e al contempo difendere la minoranza dell'opposizione. Fu attuato uno statuto dell'opposizioni che garantiva ad esse una partecipazione più importante sin dalla stesura del calendario del programma di lavoro.
Con quel primo regolamento si accentuò il potere della Camera tramite la possibilità di votare delle risoluzioni da parte delle commissioni verso il Governo, da qui le commissioni in sede politica. Al contempo aumento il potere di acquisire informazioni sull'operato del Governo tramite l'istituto delle udienze conoscitive.

Negli anni a seguire vi furono altre modifiche, tra cui l'abolizione del voto segreto(eccetto in taluni casi). Così fu fatto per evitare il fenomeno dei cosiddetti franchi tiratori, cioè parlamentari che grazie alla segretezza del voto potevano votare contro la linea del gruppo di appartenenza.
Inoltre fu permesso al Governo un allargamento delle ipotesi di fiducia e la caduta dell'unanimità con l'intendo di porre l'opposizione alla sua forma originaria, cioè come parte che potesse criticare e influenzare la maggioranza.


Una riforma importante accadde nel regolamento parlamentare della camera nel 1997. Con essa il un nuovo equilibrio tra le forze politiche fu ricercato tramite la programmazione del calendario del lavori parlamentari. Da questo anno il calendario veniva redatto secondo le direttive del Governo e accettato con votazione dei presidenti di gruppo che devono rappresentare almeno i 3/4  dei componenti della Camera. Se la votazione non giunge ad esito positivo provvede alla stesura del calendario il Presidente della Camera.
Altro punto interessante e l'allargamento dell'istituto di contingentamento dei tempi della discussione. Anche esso d'ora in poi con votazione come sopra. Entrambe le nuove procedure comunque devono rispettare le riserve di tempo per l'opposizione.


Infine giunge la regola della votazione congiunta degli emendamenti di un articolo riconducibili allo stesso principio comune. Rigettandone uno tutto l'articolo viene rigettato.

I regolamenti parlamentari o anche detti interna corporis acta sono insindacabili. Anche la Costituzione non può permeare all'interno di essi. Ciò garantisce il continuo funzionamento del Parlamento