L'imprenditore nello svolgere la propria attività si avvale di soggetti che lo sostituiscono, come è comunemente il commesso o il direttore.
Cerchiamo di essere più corretti ed enucleiamo la disciplina della "sostituzione nel comportamento imprenditoriale delle decisioni e delle dichiarazioni".
Tale disciplina è ravvisabile negli artt. 2203 fino al 2213 del Codice Civile.
Si identificano tre figure poste in ordine di ampiezza della loro sostituzione. L'institore, il procuratore e il commesso.
L'institore è una figura dirigenziale posta a capo di un ramo aziendale o di una sede secondaria o di una funzione. Possono esserci più institori che operano disgiuntamente. La carica di institore viene nominata per procura che va trascritta nel registro delle imprese. Allo stesso modo vanno segnate anche eventuali limitazioni di potere.
L'institore ha tutti i poteri gestori dell'imprenditore e per questo all'institore è vietato vendere l'azienda, cambiarne l'oggetto sociale o vendere i beni aziendali.
Come l'imprenditore ha l'obbligo di tenere le scritture contabili e deve adempiere agli obblighi relativi alla disciplina della pubblicità. Egli può spendere il nome dell'imprenditore, ma se non lo fa è il soggetto responsabile degli atti da lui preposti. Al più l'imprenditore sarà co-responsabile per gli atti relativi alla gestione dell'impresa.
Il procuratore è la figura sottostante l'institore. Il procuratore non ha poteri decisionali se non per quanto concerne la funzione aziendale per cui è preposto, ma ha potere di rappresentanza. Egli è al compimento degli atti preposti dall'imprenditore e dagli institori. Per quanto riguarda la sua procura, le modifiche e la pubblicità si rimanda alla disciplina per l'institore.
Infine il commesso. Questa figura compie gli atti relativi alla propria mansione. Tipicamente sono la vendita al consumatore, il diritto di richiedere il pagamento di queste vendite essendone loro tenuti, ad eccezione di pagamenti speciali quali quelli relativi ad una cassa gestita da un procuratore o relativa alla consegna di merce.
Quindi i loro poteri decisionali e dichiaratori sono inerenti agli atti compiuti coi terzi, spesso i diretti consumatori o comunque i clienti dell'azienda. Essi possono offrire sconti o dilazioni di pagamento secondo gli usi commerciali. Essi possono concludere contratti in nome dell'imprenditore senza tuttavia poter derogare alle condizioni generali del contratto nè alla clausole stampate. Sono altre sì legittimati a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore. Hanno l'autorizzazione a ricevere le dichiarazioni e i reclami riguardo i contratti.
Eventuali limitazioni ai poteri dei commessi vanno messe a conoscenza ai terzi con mezzi appropriati, quindi nel caso della figura del commesso non è necessaria una trascrizione nel registro delle imprese.
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