martedì 13 ottobre 2015

Come l'albergatore può esimersi dalla responsabilità di danno alle mie cose.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’albergatore la legge nell’art.1785 del codice civile prevede 3 casi tassativi per i quali è esclusa la responsabilità dell’albergatore (clicca per leggere l'articolo) per le cose portate in albergo o date in custodia.

  1. Egli deve provare che il fatto che a distrutto, sottratto o comunque usurato la cosa, è imputabile esclusivamente al cliente, ai suoi familiari o ai suoi accompagnatori per colpa anche lieve. Deve comunque sussistere (ed essere provato dall’albergatore) un nesso tra la causalità della colpa del cliente e del fatto dannoso.
  2. Altra alternativa è il caso fortuito. Premesso che è pacifico che si tratta di caso fortuito quello relativo a calamità naturali, non può esserlo sempre il caso di rapina. Un eventuale rapina deve essere contestualizzata all’organizzazione dell’impresa e al comportamento che ha avuto l’imprenditore per evitare il fatto. Un piccolo b&b non è organizzato per difendersi da una rapina a mano armata, viceversa un albergo sorvegliato da telecamere con un contatto diretto con la polizia non potrà esimersi dalla responsabilità sulle cose rubate dalla rapina.
  3. Ultima caso è relativo al natura stessa della cosa, per le sue caratteristiche estrinseche. L’albergatore dovrà provare l’inevitabilità dell’evento.


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