lunedì 12 ottobre 2015

Quando alloggio in un albergo quali responsabilità ha l’albergatore sulle mie cose?

“È insito nello scopo pratico e nella valutazione sociale del contratto di albergo che sia assicurata al cliente piena sicurezza delle cose che introduce in albergo e in particolare delle cose che affida in custodia all’albergatore.”
Diritto del turismo – Santagata - ed. Utet
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Non si tratta di un contratto di deposito in albergo autonomo seppur collegato al contratto d’albergo.
La responsabilità dell’albergatore è di natura oggettiva. Vuol dire che a prescindere che ci sia stato dolo o colpa l’albergatore è responsabile. Questo perché l’imprenditore nella sua attività, organizzata, oltre a godere dei vantaggi deve rispondere anche dei rischi derivanti, i cosiddetti rischi d’impresa. (prossimamente un post sulle responsabilità oggettiva e soggettiva)
La legge n.35 del 1977 fissa il risarcimento illimitato per le cose consegnate e limitato per quelle introdotte ma non consegnate.
Chiariamo
  •   A.      Cose consegnate

  •   B. Cose introdotte in albergo ma detenute dal cliente.

  •   1     Cose lasciate in custodia e accettate dall'albergatore;
  •   2     Cose lasciate in custodia ma rifiutate pur sussistendone l’obbligo.

  •  1 Rientrano in questa categoria le cose che si trovano in albergo durante il soggiorno, nell'albergo e nei locali adiacenti di pertinenza della struttura;
  •    2 Le cose che l’albergatore (i suoi familiari e ausiliari) prende in custodia fuori dall'albergo durante il periodo di soggiorno;
  •    3 Le cose che l’albergatore (i suoi familiari e ausiliari) prendono in custodia sia nell'albergo che fuori per un periodo ragionevole precedente e successivo il periodo di soggiorno.


A2. L’albergatore può chiedere che le cose (spesso valori, denaro, o comunque cose di valore) siano contenuti in un involucro chiuso o sigillato. Se il cliente si rifiuta legittima l’albergatore a poter rifiutare.
Altri casi legittimi di rifiuto intervengono in relazione alla categoria dell’albergo e alla sua organizzazione, legittimando al rifiuto di cose di valore elevato gli esercenti di piccole imprese, o di strutture come B&B per la quale l’organizzazione dell’attività è più semplice e si prevede che l’esercente non abbia le adeguate misure di sicurezza.
B3. È il caso del momento dell’attesa all’interno della struttura tipica prima del check-in e dopo il check-out a pagamento compiuto. Infatti la responsabilità dell’albergatore continua a persistere seppur le parti hanno adempiuto al contratto che così si risolve. Infatti anche se il cliente ha terminato il soggiorno (prestazione primaria dovuta dall’albergatore) e anche se ha pagato (prestazione essenziale del cliente) permane per tempi ragionevoli la responsabilità dell’albergatore.

Risarcimento
  • C Cose consegnate

  • D   Cose introdotte nell'albergo ma detenute dal cliente.

Ne risponde illimitatamente per deterioramento, distruzione o sottrazione.
Per deterioramento, distruzione o sottrazione l’albergatore è responsabile.
Risarcisce la perdita di valore dovuta al deterioramento, alla distruzione o alla sottrazione.
È determinato il massimale per un valore max di 100 volte il costo giornaliero dell’alloggio, quindi al netto del valore degli altri esercizi che incombono sul prezzo.
Massimale riferito per la medesima camera seppur insistono più incidenti ed evenienze.
È possibile farsi risarcire non solo il danno emergente (dovuto alla perdita di valore) ma anche il lucro cessante (al mancato guadagno) nel caso tipico che la cosa era necessaria per un affare.

D. Se la camera è data a titolo gratuito dall'albergatore il calcolo è da applicare alla tariffa ordinaria.
Precisiamo che l’albergatore risponde illimitatamente nel caso il cliente dimostra la colpa dell’albergatore. Risponde illimitatamente anche nel caso che l’albergatore abbia colpa solo concorrente. Piuttosto deve ridursi il risarcimento nel caso la colpa sia imputabile anche al comportamento del cliente.


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