“È insito nello scopo pratico e nella valutazione sociale del contratto
di albergo che sia assicurata al cliente piena sicurezza delle cose che
introduce in albergo e in particolare delle cose che affida in custodia all’albergatore.”
Diritto del turismo – Santagata -
ed. Utet
Non si tratta di un contratto
di deposito in albergo autonomo seppur collegato al contratto
d’albergo.
La responsabilità dell’albergatore
è di natura oggettiva. Vuol dire che a prescindere che ci sia stato dolo o
colpa l’albergatore è responsabile. Questo perché l’imprenditore nella sua
attività, organizzata, oltre a godere dei vantaggi deve rispondere anche dei
rischi derivanti, i cosiddetti rischi d’impresa. (prossimamente un post sulle
responsabilità oggettiva e soggettiva)
La legge n.35 del 1977 fissa il risarcimento
illimitato per le cose consegnate e limitato per quelle introdotte ma non
consegnate.
Chiariamo
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A2. L’albergatore può chiedere
che le cose (spesso valori, denaro, o comunque cose di valore) siano contenuti
in un involucro chiuso o sigillato. Se il cliente si rifiuta legittima l’albergatore
a poter rifiutare.
Altri casi legittimi di rifiuto
intervengono in relazione alla categoria dell’albergo e alla sua
organizzazione, legittimando al rifiuto di cose di valore elevato gli esercenti
di piccole imprese, o di strutture come B&B per la quale l’organizzazione
dell’attività è più semplice e si prevede che l’esercente non abbia le adeguate
misure di sicurezza.
B3. È il caso del momento dell’attesa
all’interno della struttura tipica prima del check-in e dopo il check-out a pagamento
compiuto. Infatti la responsabilità dell’albergatore continua a persistere
seppur le parti hanno adempiuto al contratto che così si risolve. Infatti anche
se il cliente ha terminato il soggiorno (prestazione primaria dovuta dall’albergatore)
e anche se ha pagato (prestazione essenziale del cliente) permane per tempi ragionevoli la responsabilità
dell’albergatore.
Risarcimento
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Ne
risponde illimitatamente per deterioramento, distruzione o sottrazione.
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Per deterioramento, distruzione o sottrazione l’albergatore
è responsabile.
Risarcisce la perdita di valore dovuta al deterioramento,
alla distruzione o alla sottrazione.
È determinato il massimale per un valore max di
100 volte il costo giornaliero dell’alloggio, quindi al netto del valore
degli altri esercizi che incombono sul prezzo.
Massimale riferito per la medesima camera seppur
insistono più incidenti ed evenienze.
È possibile farsi risarcire non solo il danno
emergente (dovuto alla perdita di valore) ma anche il lucro cessante (al
mancato guadagno) nel caso tipico che la cosa era necessaria per un affare.
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D. Se la camera è data a titolo
gratuito dall'albergatore il calcolo è da applicare alla tariffa ordinaria.
Precisiamo che l’albergatore risponde
illimitatamente nel caso il cliente dimostra la colpa dell’albergatore.
Risponde illimitatamente anche nel caso che l’albergatore abbia colpa solo concorrente.
Piuttosto deve ridursi il risarcimento nel caso la colpa sia imputabile anche al comportamento del cliente.
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