Questo organo costituzionale porta nella sua carica delle memorie della figura del Capo di Stato della precedente Repubblica.
Anzitutto rimane la figura rappresentante della Nazione sopratutto nelle trattative internazionali, dove ricordiamo che le scelte e i voti sono presi principalmente dai Governi e dai Parlamenti, seppur quest'ultimi con minore rilievo.
Nella nostra Costituzione i poteri del Presidente non sono ben definiti, ciò permette ad Egli di essere più elastico e di adattarsi meglio e rispettare la sua figura di massimo garante del corretto funzionamento dei processi istituzionali in essere negli altri organi.
Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità essi sono espressi dall'articolo 84 della Costituzione. In breve l'età maggiore di 50 anni e i pieni diritti civili e politici.
Maggiore rilievo godono i suoi poteri, certe volte di mero controllo (in realtà il controllo non è così insignificante e senza conseguenze), altri invece esclusivi della carica.
Il Presidente della Repubblica riesce a lavorare in maggiore autonomia sopratutto grazie alla durata in carica di 7 anni che vede un Presidente trovarsi a cavallo di due legislature. Ma sopratutto al sua figura superpartes nata dalla stessa procedure di elezione.
Egli è eletto in assemblea in seduta comune delle due camere. Assemblea indetta dal Presidente della Camera dei Deputati entro 30 giorni dalla fine del mandato del Presidente o entro 15 giorni dall'insediamento delle nuove camere se coincidente con la cessazione del mandato del Presidente.
L'assemblea delle camere è integrata dalla presenza dei rappresentati dei Consigli regionali, 3 per regione ad eccezione della Val D'Aosta che ne presenta uno. Il Presidente è eletto per maggioranza qualificata, quindi 2/3 dei voti dei componenti nei primi tre scrutini e poi in maggioranza assoluta. Un Presidente è eletto con un consenso molto alto.
Successivamente Egli presenta giuramento davanti alle camere in seduta comune, ma non integrate dei Consigli regionali. Prassi vuole che il Presidente pronunzi un discorso in cui illustra le linee del suo programma.
Anzitutto rimane la figura rappresentante della Nazione sopratutto nelle trattative internazionali, dove ricordiamo che le scelte e i voti sono presi principalmente dai Governi e dai Parlamenti, seppur quest'ultimi con minore rilievo.
Nella nostra Costituzione i poteri del Presidente non sono ben definiti, ciò permette ad Egli di essere più elastico e di adattarsi meglio e rispettare la sua figura di massimo garante del corretto funzionamento dei processi istituzionali in essere negli altri organi.
Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità essi sono espressi dall'articolo 84 della Costituzione. In breve l'età maggiore di 50 anni e i pieni diritti civili e politici.
Maggiore rilievo godono i suoi poteri, certe volte di mero controllo (in realtà il controllo non è così insignificante e senza conseguenze), altri invece esclusivi della carica.
Il Presidente della Repubblica riesce a lavorare in maggiore autonomia sopratutto grazie alla durata in carica di 7 anni che vede un Presidente trovarsi a cavallo di due legislature. Ma sopratutto al sua figura superpartes nata dalla stessa procedure di elezione.
Egli è eletto in assemblea in seduta comune delle due camere. Assemblea indetta dal Presidente della Camera dei Deputati entro 30 giorni dalla fine del mandato del Presidente o entro 15 giorni dall'insediamento delle nuove camere se coincidente con la cessazione del mandato del Presidente.
L'assemblea delle camere è integrata dalla presenza dei rappresentati dei Consigli regionali, 3 per regione ad eccezione della Val D'Aosta che ne presenta uno. Il Presidente è eletto per maggioranza qualificata, quindi 2/3 dei voti dei componenti nei primi tre scrutini e poi in maggioranza assoluta. Un Presidente è eletto con un consenso molto alto.
Successivamente Egli presenta giuramento davanti alle camere in seduta comune, ma non integrate dei Consigli regionali. Prassi vuole che il Presidente pronunzi un discorso in cui illustra le linee del suo programma.
Il Presidente vede prorogati i suoi poteri fino all'elezione del successivo.
Si definisce semestre bianco gli ultimi 6 mesi del mandato in cui Egli non può sciogliere anticipatamente le camere eccezion fatta per un eventuale ingorgo costituzionale. Quando cioè anche la legislatura delle camere sta terminando.
Si definisce semestre bianco gli ultimi 6 mesi del mandato in cui Egli non può sciogliere anticipatamente le camere eccezion fatta per un eventuale ingorgo costituzionale. Quando cioè anche la legislatura delle camere sta terminando.
In assenza del Presidente della Repubblica, spesso durante le sue rappresentanze all'estero o per malattia, quindi impedimento temporaneo, provvede a sostituirlo il Presidente del Senato. Più problematico è definire quando il mandato del Presidente deve terminare anticipatamente. Certo è che Egli può dimettersi o avere un impedimento definitivo, causa malattia o situazioni peggiori. Ma quale organo può sentenziare la mancanza di ragione per esempio o un impedimento temporaneo che pone lo stesso Presidente incapace di giudizio.
Sotto questi aspetti la prassi vede nel Governo l'organo con un deciso ruolo affiancato dai Presidenti delle camere.
Sotto questi aspetti la prassi vede nel Governo l'organo con un deciso ruolo affiancato dai Presidenti delle camere.
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