martedì 2 aprile 2013

I principi che guidano il funzionamento del Parlamento: prorogatio, sedute e voto

Principio particolare che guida il Parlamento è la prorogatio delle funzioni di esso tra lo scioglimento e l'insediamento del successivo.
Esattamente dalla data dello scioglimento fino alle nuove elezioni possono passare al max 70 giorni. Ma il nuovo Parlamento deve riunirsi nella prima assemblea, data fissata dal Presidente della Repubblica entro 20 giorni dalla fine delle elezioni.
In questi lassi di tempo le camere sciolte continuano a funzionare ma con poteri limitati. Anzitutto va tenuto presente che seppur le camere sono in prorogatio non lo è la loro durata. Non c'è proroga alla durata delle camere se non con una particolare legge di proroga. Sarebbero in proroga altrimenti solo per uno stato di guerra.
Le funzioni sono limitate all'ordinaria amministrazione. In generale vuol dire che il Parlamento non può svolgere la sua attività politica, quindi va ad escludersi l'attività legislativa. Ci sono giusto certe eccezioni. Sono riconducibili a atti normativi a forte impatto politico che non possono essere posticipati. Ne sono un esempio l'approvazione della legge di bilancio o la deliberazione dello stato di guerra)
Allo scioglimento delle camere decadono tutti i disegni di legge in processo. Questi possono essere ripresi successivamente in via abbreviata se riproposti entro sei mesi. Non decadono le proposte di legge di iniziativa popolare.
Anche le commissioni vedono i loro poteri in prorogatio. Le commissioni permanenti possono solo assolvere le funzioni di consultazione e non di delibera, mentre quelle speciali devono provvedere alle conclusioni delle attività svolte.
All'insediamento della nuova legislatura le camere sono in seduta. Per ogni seduta si deve raggiungere il numero legale che è di almeno la metà dei componenti più uno e per deliberare il quorum di maggioranza è della metà dei presenti più uno. Per questo ultimo aspetto va sottilineata la differenza tra le due camere. La Camera dei Deputati reputa gli astenuti come assenti viceversa il Senato.
Il voto è di norma sempre palese. Obbligatorio nei casi di atti in materia finanziari o di bilancio. Obbligatorio il voto segreto per votazioni su persona. Per gli altri casi è possibile chiedere il passaggio dal voto palese a quello segreto, possibile se a chiederlo sono 20 deputati, 20 senatori o 1 o più capogruppi che rappresentano almeno 20 componenti.

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