martedì 2 aprile 2013

Il regime di Costituzione rigida

La differenza primaria tra il regime di Costituzione flessibile e rigida è la diversa gerarchia delle fonti. Nella nostra Nazione trovandoci in regime di Costituzione rigida, essa è gerarchcamente sopra a tutte le altre fonti.
La Costituzione prevede che la legislazione statale sia solo di indirizzo per le Regioni che con la riforma del titolo V della costituzione secondo la legge costituzionale 3 del 2001 devono provvedere a legiferare con maggior dettaglio tenendo presente dei bisogni e delle esigenze caratteristiche del territorio.
Per quanto riguarda i rapporti internazionali la nostra Costituzione ha un atteggiamento aperto. Nel caso di norme internazionali generalmente riconosciute come consuetudini creatosi nei rapporti tra Stati, non da trattati specifici, le norme suddette hanno effetto diritto sull'ordinamento interno. Vengono altresi immediatamente applicate anche quelle norme comunitarie direttamente applicabili, diremo self-executing. Le materie così toccate dalla Comunità internazionale non possono essere toccate dall'attore nazionale che al max può legiferare per attuarle meglio.
Viceversa le norme internazionali pattizie devono essere ulteriormente legiferate per attuarle e creare effetti nel nostro ordinamento.

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