mercoledì 18 novembre 2015

Successione nei crediti e nei debiti nell'azienda.

L'art.2559 stabilisce che nei crediti e nei debiti aziendali (se sono presenti nelle scritture contabili) succede l'acquirente. Con le scritture contabili è garantita all'acquirente la giusta valutazione dell'acquisto. Per i crediti non è necessaria alcuna notifica o accettazione dato che il trasferimento è trascritto nel registro delle imprese, una pubblicità dichiarativa.  Seppur il debitore se paga al cedente ancorché l'iscrizione sia avvenuta è comunque libero.
Per quanto riguarda i debiti l'art. 2560 impone all'alienante ad essere responsabile in solido all'acquirente dell'azienda. Si tutela l'interesse del creditore che non vede così sostituito il soggetto con cui aveva instaurato l'obbligazione. La controparte può liberare il cessionario.Rispettando così il principio generale in base al quale il creditore non può vedere sostituito il soggetto del proprio debito senza il suo consenso.

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