Per l'alienante di un'azienda o ramo di essa è fatto divieto di iniziare una nuova attività analoga per oggetto sociale (il tipo di attività), per dimensione e per luogo in cui è esercitata che possa distrarre la clientela dell'acquirente. A tutela di quest'ultimo la norma 2557 del Codice Civile estende questo divieto per 5 anni. Il divieto tutela l'acquirente dall'esperienza dell'alienante il quale potrebbe avviare un'altra attività distogliendo la clientela. Non di meno l'acquirente durante la negoziazione per l'acquisto ha certamente valutato la clientela e il potenziale da questa sprigionato.
Il divieto non è esteso ad attività già avviate o alle imprese agricole, ma opera per le attività connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti avuti attraverso le attività primarie, quali coltura del fondo, allevamento...)
Stesso divieto andrà in capo all'usufruttuario e al conducente al termine dei contratti di usufrutto e locazione così da tutelare il cessionario. Caso
per caso vanno identificati le caratteristiche che possano aver distratto la clientela.
Per quanto riguarda la successione nei contratti dell'azienda (forniture, collaborazioni, clientela, contratti riguardo i beni alienati) l'acquirente subentra automaticamente a tutela dell'interesse di questo a che l'attività sia pienamente funzionante, art. 2558. Fanno eccezione i contratti a carattere personale. Infatti questi sono legati al soggetto che li ha stipulati. Sono tutelati anche i ceduti i quali possono vedere continuare per propri contratti.
Si tratta quindi di contratti di prestazione corrispettive non ancora eseguiti.
Questa norma è derogabile dalle parti. In tal caso per i contratti non ceduti il rapporto giuridico (il contratto) continua tra i soggetti iniziali, quali l'alienante dell'azienda e la controparte del contratto non ceduto.
Inoltre a tutela della controparte di un contratto ceduto è data a questa la possibilità di recedere dal contratto per giusta causa ravvisando nel nuovo soggetto delle garanzia non sufficienti. Fa salva la responsabilità dell'alienante che risponde dei danni cagionati alla controparte per un recesso anticipato.
Si precisa che l'alienante risponde di negligenza nella scelta del soggetto a cui ha trasferito l'azienda senza attenzione agli interessi del terzo contraente.
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