Le cose dimenticate
Per le cose dimenticate in albergo l’albergatore non ha nessun obbligo di custodia. Viceversa per le cose portate in albergo, l’albergatore assume indirettamente un obbligo di custodia. Per le cose dimenticate sull'albergatore sussiste una responsabilità extracontrattuale, della quale il cliente ha l’onore di provare il dolo o la colpa.
Diritto del cliente di detenere le cose proprie.
Se il cliente, di diritto, non
vuole consegnare le cose di valore all'albergatore, in caso di sottrazione,
deterioramento o distruzione l’albergatore ne risponderà secondo il regime
previsto per le cose non consegnate e quindi ne risponderà limitatamente.
Onere delle prove
Il cliente il cui albergatore
risponde limitatamente deve dimostrare la colpa anche lieve e fornire elementi
utili a stabilire il valore del risarcimento.
Nel caso l’albergatore di
responsabilità illimitata per cose consegnate in custodia il cliente ha l’onere
di provare l’esistenza del contratto d’albergo e il valore della cosa. Se la
cosa è stata rifiutata pur sussistendone l’obbligo di accettarle in custodia, è
onere dell’albergatore provare la legittimità del rifiuto. Sono validi tutti i
mezzi di prova, anche le eventuali ricevute consegnate all’atto dello
spossessamento.
Cassetta di sicurezza.
Nel caso che il cliente si
avvalga di una cassetta di sicurezza si applicano i principi in tema di
cassette di sicurezza art. 1839 del codice civile. Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei
locali e per l'integrità della
cassetta, salvo il caso fortuito. Il fortuito non è integrato dal furto, atteso
che le cassette sono volte, tra l'altro, proprio ad evitarlo.
Nessun commento:
Posta un commento