lunedì 12 ottobre 2015

Altre constatazioni relativamente alla responsabilità dell'albergatore

Per le cose dimenticate in albergo l’albergatore non ha nessun obbligo di custodia. Viceversa per le cose portate in albergo, l’albergatore assume indirettamente un obbligo di custodia. Per le cose dimenticate sull'albergatore sussiste una responsabilità extracontrattuale, della quale il cliente ha l’onore di provare il dolo o la colpa.

Diritto del cliente di detenere le cose proprie.
Se il cliente, di diritto, non vuole consegnare le cose di valore all'albergatore, in caso di sottrazione, deterioramento o distruzione l’albergatore ne risponderà secondo il regime previsto per le cose non consegnate e quindi ne risponderà limitatamente.
Onere delle prove
Il cliente il cui albergatore risponde limitatamente deve dimostrare la colpa anche lieve e fornire elementi utili a stabilire il valore del risarcimento.
Nel caso l’albergatore di responsabilità illimitata per cose consegnate in custodia il cliente ha l’onere di provare l’esistenza del contratto d’albergo e il valore della cosa. Se la cosa è stata rifiutata pur sussistendone l’obbligo di accettarle in custodia, è onere dell’albergatore provare la legittimità del rifiuto. Sono validi tutti i mezzi di prova, anche le eventuali ricevute consegnate all’atto dello spossessamento.
Cassetta di sicurezza.

Nel caso che il cliente si avvalga di una cassetta di sicurezza si applicano i principi in tema di cassette di sicurezza art. 1839 del codice civile.  Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Il fortuito non è integrato dal furto, atteso che le cassette sono volte, tra l'altro, proprio ad evitarlo

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