Voglio appuntare i criteri adottati per imputare ad un soggetto gli obblighi dell'attività d'impresa.
Iniziamo a precisare che un'impresa inizia quando gli atti si hanno per iniziare l'attività produttiva. Perciò sono da escludere gli atti burocratici e gli adempimenti che sono necessari alla costituzione della società.
L'impresa finisce quando termina l'attività produttiva, seppur i procedimenti fallimentari, concorsuali e di liquidazione in generale abbiano effetto sui soggetti dell'impresa.
Ora è il caso di individuare i due criteri alla base dell'imputazione.
Primo è il criterio della spendita del nome o formalista. L'imputazione degli obblighi imprenditoriali è in capo al soggetto di cui si è speso il nome. Lo stesso l'imprenditore può spendere il suo nome o farlo spendere ad altri.
Altro è il criterio dell'interesse perseguito. Il soggetto che ha interesse nella gestione dell'attività è il dominus. Esso può tuttavia essere rappresentato o addirittura occulto. In entrambi i casi il dominus è responsabile solidalmente a colui di cui si spende il nome. Nel caso di rappresentanza senza spendita del nome il dominus non compare sugli atti, mentre il rappresentante è il soggetto sui cui è evidente che vengano imputate le situazioni giuridiche.
Con questo criterio è possibile porre la responsabilità in capo alla sfera giuridica di un soggetto occulto, che attraverso una cosiddetta "testa di legno" sta perseguendo i suoi fini. La "testa di legno" è un soggetto a cui cadrà tutta la responsabilità. Ma risaliti al dominus esso sarà responsabile solidalmente. Tale può essere anche una compagine di soggetti che si comporta come una società.
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