La responsabilità di un albergatore è trattata anche in
specifico per ciò che riguardo la nostra auto. Il parcheggio è spesso gratuito
negli spazi di pertinenza dell’albergo. Certe volte è a pagamento in un garage.
E vediamo affissi cartelli con scritto che la direzione non ha responsabilità
sui danni delle nostre auto.
L’art. 1785-quinquies stabilisce che l’albergatore non risponde
dei danni causati al nostro veicolo, delle cose che sono all’interno e di
animali vivi.
In tal caso si devono applicare le norme del contratto di
deposito.
Cosa succede?
Il regime di responsabilità dell’albergatore per ciò che
riguarda il posteggio è differente da quello che è previsto per le cose portatein albergo (clicca per approfondire).
L’albergatore può offrire gratuitamente il posteggio,
divenendo così un servizio accessorio, facendo rientrare questo servizio nel
contratto d’albergo (quello che stipuliamo per fare la vacanza). E non viene ad
instaurarsi alcun contratto di posteggio. La mancanza di questo contratto
comporta che l’albergatore non ha responsabilità per quello che accade all’auto.
Un contratto di posteggio può essere stipulato su richiesta.
Esso, seppur ha carattere accessorio utile al miglior soddisfacimento della
nostra vacanza, in questo caso ha autonomia propria. Il contratto di posteggio
può avere qualsiasi forma, e se non ha forma scritta risulta difficile
provarlo. Fortunatamente questo contratto è di natura reale, infatti si
perfeziona lasciando la chiave dell’auto e avendo in cambio una ricevuta.
Quest’ultima
può essere usata come prova dell’esistenza del contratto di posteggio.
Se è stato stipulato quindi il contratto di posteggio l’albergatore
risponde dei danni causati al nostro veicolo, ma non obbligatoriamente alle
cose che sono all’interno e agli animali presenti. Risponde delle cose
pertinenti all’auto quale tutti gli accessori dell’auto. È possibile in fase di
stipula del contratto aggiungere esplicite pattuizioni.
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